1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. La Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notifiche previste al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, al reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione. 3. La Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 4 agosto 1967, modificata dallo scambio di note in data 7 maggio 1971 e 19 giugno 1971, viene abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione verranno applicate, secondo quanto previsto al paragrafo 2, per la prima volta.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38~art28 · fonte del testo

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