Ogni Parte contraente si impegna ad applicare, in conformita' della propria legislazione nazionale, le norme previste dal presente Accordo nei confronti:

  • a)dei propri cittadini che hanno commesso uno degli atti di cui all'articolo 2, sia sul proprio territorio che a bordo di proprie navi od aeronavi, sia al di fuori dei territori nazionali, a bordo di navi, di aeronavi o di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato;
  • b)degli stranieri che abbiano commesso uno di tali atti sul proprio territorio od a bordo di navi o di aeronavi aventi la propria nazionalita' od a bordo di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato soggetto alla propria giurisdizione.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art3 · fonte del testo

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