1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonche' di altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione; quest'ultimi possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante: a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure b. la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli Stati firmatari della Convenzione possono firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o depositare uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione soltanto se hanno espresso, precedentemente o contemporaneamente, il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione. 3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 7 aprile 2023

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-03-30;37~protocollo-aggiuntivo-art4 · fonte del testo

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