[1]Articolo VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Alte Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 5 anni e potra' essere rinnovato per successivi periodi di un anno, a meno che una parte non dia all'altra Alta Parte Contraente notifica scritta del suo desiderio di sospendere l'Accordo almeno sei mesi prima della scadenza. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due copie a Roma il 15 novembre 1996 in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Cooperativistica della Guyana (F.to: Sen. P. Toia) (F.to: Min. Est. C.J. Rohee)
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
