ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE LATINA RELATIVAMENTE AL SUO UFFICIO DI ROMA L'Unione Latina e la Repubblica Italiana, considerata la Risoluzione n. 5 dell'VIII Congresso dell'Unione Latina tenutosi a Parigi nel 1986, considerato che le due parti hanno convenuto la presenza di un Ufficio dell'Unione Latina a Roma, desiderosi di regolamentare le questioni che la presenza del suddetto Ufficio comporta, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI Sezione 1 Nel presente Accordo:

  • a)l'espressione "Ufficio dell'Unione Latina a Roma" (d'ora in poi "Ufficio") significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Unione Latina da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi il proprio Ufficio e le pertinenze di questo; (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Unione Latina col consenso del Governo italiano, e per la durata di tale uso.
  • b)L'espressione "Congresso" significa Congresso degli Stati Membri, previsto nella Convenzione Istitutiva dell'Unione Latina.
  • c)L'espressione "beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Ufficio, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Ufficio, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
  • d)l'espressione "archivi dell'Ufficio" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' dell'Ufficio o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
  • e)L'espressione "personale dell'Ufficio" include il Direttore e tutto il personale dell'Ufficio nominato da lui o in suo nome. Il personale operante presso l'Ufficio e' suddiviso nelle seguenti categorie: (i) dirigenti e funzionari (ii) operativo: assistenti e segretarie (iii) di servizio: fattorini, autisti, addetti alle pulizie e al magazzino, etc.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-arti · fonte del testo

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