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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000
Legge 11 dicembre 2003, n. 364
- Aggiornato al
- 7 gennaio 2004
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua…
- Art. 3Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTraduzione non ufficiale ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO…
- Art. iiARTICOLO II La cooperazione in base al presente Accordo puo' includere quanto segue: 1)…
- Art. iiiARTICOLO III 1. In vista di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, le…
- Art. ivARTICOLO IV In considerazione delle priorita' dei rispettivi paesi nel campo della…
- Art. vARTICOLO V 1. Al fine di garantire condizioni ottimali per l'attuazione del presente…
- Art. viARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera' a tutte le agevolazioni necessarie per l'entrata…
- Art. viiARTICOLO VII Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente le agevolazioni…
- Art. viiiARTICOLO VIII Le Parti contraenti si faranno carico delle spese incorse in connessione…
- Art. ixARTICOLO IX Il presente Accordo non pregiudica la validita' o l'esecuzione di qualsiasi…
- Art. xARTICOLO X 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la data di ricevimento…
