[1]E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente: Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed universita' medesime. Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: Art. 3-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione. Art. 3-ter. - Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50. L'importo minimo dell'imposta suddetta e' stabilito in L. 100. All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, sono sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalita', entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole:, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento. Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: Art. 5-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente: "a) venditori di generi di monopolio del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni".

Testo vigente dal 24 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-21;36~art1 · fonte del testo

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