[1]ARTICOLO XIV. (Ratifica, accettazione o approvazione).

[2]La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 30 giugno 1980, restando tuttavia inteso che il Comitato istituito in virtu' della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, o il Comitato istituito in virtu' della presente Convenzione puo' accordare una o piu' proroghe del termine a ogni firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxiv · fonte del testo

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