Le Alte Parti contraenti convengono di contribuire nel modo piu' ampio allo sviluppo del turismo. Esse considerano necessario favorire i viaggi del massimo numero possibile di turisti nel loro due Paesi e di dar loro ogni assistenza per conoscere il modo di vita dei rispettivi popoli. A tal fine si impegnano ad alleggerire per quanto possibile le formalita' relative ai viaggi turistici. Le Alte Parti contraenti sono convinte che lo sviluppo del turismo contribuira' a migliorare ulteriormente i rapporti italo-sovietici.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art7 · fonte del testo

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