[1]EMENDAMENTO N. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

[2]La Repubblica Italiana, da un lato, E Il Principato di Monaco, dall'altro, Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro, Convengono le seguenti disposizioni:

[4]Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 e' integrato con un capoverso f) del seguente tenore: «f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attivita' in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.»

Testo vigente dal 25 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-12;35~emendamento-n-1-art1 · fonte del testo

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