[1]Missioni diplomatiche e funzionari consolari

[2](1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati. (2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l'applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini della Parte Contraente che li impiega.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art10 · fonte del testo

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