1. Ogni Stato contraente puo' al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro momento successivo estendere l'applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio indicato nella dichiarazione per il quale esso cura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore nei confronti di ogni territorio designato ai sensi del paragrafo 1 il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto la dichiarazione. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 potra' essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione, alle condizioni previste secondo la procedura stabilita per la denuncia dall'articolo 10 del presente Accoldo.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art9 · fonte del testo

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