Il capitale della Societa' puo' essere aumentato in seguito a deliberazione dell'Assemblea generale, col diritto per ogni azionista di sottoscrivere le nuove azioni proporzionalmente al numero totale delle azioni possedute al momento dell'aumento, tenuto conto delle disposizioni di cui al seguente articolo 9. L'azionista che non fa uso del suo diritto di sottoscrizione puo' cederlo ad un altro azionista, con il consenso dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale fissa le condizioni d'emissione delle nuove azioni.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art8 · fonte del testo

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