[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, RICONOSCENDO la necessita' di introdurre nella summenzionata Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio di certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali, RITENENDO che il modo migliore di far fronte a tale necessita' e' di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, HANNO CONVENUTO quanto segue:

[2]ARTICOLO PRIMO Obblighi generali

[3]1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizione del presente Protocollo e del suo Annesso, che e' parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento al suo Annesso. 2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata (in appresso denominata "la Convenzione) si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunci- ate nel presente Protocollo. 3. Le Parti la presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo, nella misura in cui cio' sia necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;343~protocollo-art1 · fonte del testo

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