1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano:

  • a)spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono concernente: - le operazioni irregolari constatate o progettate e che presentino o paiono presentare carattere fraudolento nei confronti della legislazione doganale dell'altro Stato; - i nuovi mezzi o metodi per commettere infrazioni doganali; - le categorie di merci note come facenti oggetto di un traffico fraudolento all'importazione, all'esportazione o al transito; - le persone, veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettate di darsi ovvero di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali;
  • b)su domanda scritta e quanto prima possibile, ogni informazione: - derivante da documenti doganali concernenti gli scambi di merci tra i due Stati facenti o che possono fare oggetto di un traffico fraudolento nei confronti della legislazione doganale dello Stato richiedente, eventualmente sotto forma di copie debitamente certificate o autenticate dei detti documenti; - che possa servire a scoprire infrazioni alla legislazione doganale dello Stato richiedente. 2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinche' funzionari dei loro servizi, principalmente o specialmente incaricati della ricerca siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati. 3. Una lista di funzionari appositamente designati per il ricevimento delle comunicazioni, sara' notificata all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art4 · fonte del testo

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