delle Autorita' competenti e del corrispondente Al fine di facilitare l'applicazione della presente Convenzione le Parti: 1. Nominano o istituiscono una o piu' Autorita' competenti ad un corrispondente. Un'autorita' competente e' designata a ricevere le notifiche in caso di Stato di transito. 2. Informano il Segretariato, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti, degli organi che esse hanno designato come corrispondente ed autorita' competenti. 3. Informano il Segretariato di ogni modifica apportata alle nomine che esse hanno effettuato in attuazione del par. 2 precedente entro un mese a decorrere dalla data in cui la modifica e' stata decisa.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art5 · fonte del testo

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