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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione, fatta a DonostiaSan Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti
Legge 5 ottobre 1991, n. 339
- Aggiornato al
- 31 ottobre 1991
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA…
- Art. 2Gli adattamenti sostanziali apportati dalla presente convenzione alla convenzione del…
- Art. 3Il seguente trattino e' inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del…
- Art. 4Il testo dell'articolo 5, punto 1 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 5…
- Art. 5L'articolo 6 della convenzione del 1968 e' completato dal punto seguente: "4. in materia…
- Art. 6Il testo dell'articolo 16, punto 1 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo…
- Art. 7All'articolo 17 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 11 della convenzione…
- Art. 8Il testo dell'articolo 21 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente…
- Art. 9Il testo dell'articolo 31, primo comma della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo…
- Art. 10Il trattino seguente e' inserito all'articolo 32, primo comma della convenzione del 1968…
- Art. 11Il trattino seguente e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968…
- Art. 12Il trattino seguente e' inserito all'articolo 40, primo comma della convenzione del 1968…
- Art. 13Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato…
- Art. 14Il testo dell'articolo 50, primo comma della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo…
- Art. 15L'articolo 52, terzo comma della convenzione del 1968 e' soppresso.
- Art. 16Il testo dell'articolo 54 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente…
- Art. 17Il titolo VI della convenzione del 1968 e' completato dall'articolo seguente: "ARTICOLO…
- Art. 18Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968…
- Art. 19Il testo dell'articolo 57 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 25 della…
- Art. 20Il testo dell'articolo 58 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente…
- Art. 21L'articolo 60 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 27 della convenzione…
- Art. 22L'articolo 64, lettera c) della convenzione del 1968 e' soppresso.
- Art. 23Il testo dell'articolo V ter, aggiunto al protocollo allegato alla convenzione del 1968…
- Art. 24L'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della convenzione del…
- Art. 25Il trattino seguente e' inserito all'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971…
- Art. 26L'articolo 6 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 32 della convenzione del…
- Art. 27L'articolo 10, lettera d) del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 33 della…
- Art. 28L'articolo 25, paragrafo 2 e gli articoli 35 e 36 della convenzione del 1978 sono…
- Art. 29La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978…
- Art. 30Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' ai Governi del…
- Art. 31La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 32La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla…
- Art. 33Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati…
- Art. 34La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca…
