[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

[3]Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]Ai fini del presente accordo: 1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa. 2. Per "traffico internazionale" si intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa pakistana o italiana, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica islamica del Pakistan o della Repubblica italiana. 3. Per "imprese pakistane" s'intendono le imprese di Stato pakistane, gli enti pubblici pakistani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Pakistan e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali, le societa' di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi pakistane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio pakistano. 4. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Pakistan, nonche' le societa' di capitali, le societa' di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi italiane aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

Testo vigente dal 18 luglio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;334~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari