[1]VISTI

[2]Articolo 12

[3]Ciascuno Stato entro un mese dalla ricezione di un'apposita richiesta, concede all'ispettore designato, indicato nella richiesta, i visti multipli di entrata, di uscita e/o di transito nel suo territorio necessari per consentire all'ispettore di entrare e di rimanere nel territorio dello Stato interessato al fine di espletare le sue funzioni. I visti necessari devono essere validi per almeno un anno e devono essere rinnovati, qualora cio' sia necessario, per coprire il periodo in cui l'ispettore resta designato per gli Stati.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art12 · fonte del testo

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