ARTICOLO IV Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa. di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale a stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole diquello concesso ai suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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