pubbliche (1) (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Nononstante le disposizioni del sub-paragrafo (1) (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del detto primo Stato; o (ii) senza avere la nazionalita' del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. (2) (a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo (2) (a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. (3) Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329~art19 · fonte del testo

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