1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari a tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea a nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Testo vigente dal 24 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325~accordo-art3 · fonte del testo

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