1. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti possono reciprocamente accordarsi su scambi di Ufficiali di collegamento, per periodi limitati, secondo modalita' accettate da entrambe. 2. Al fine di promuovere la cooperazione tra le due Amministrazioni doganali, l'Ufficiale di collegamento, su richiesta e con l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente, puo' essere incaricato di svolgere i seguenti compiti:

  • a)agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali, anche attraverso sistemi satellitari le cui modalita' operative saranno concordate tra le Parti;
  • b)fornire assistenza nelle investigazioni riguardanti l'Amministrazione doganale rappresentata;
  • c)partecipare alla preparazione di richieste di assistenza;
  • d)fornire consulenza e assistenza all'Amministrazione doganale ospitante nella preparazione e nello svolgimento di operazioni alle frontiere;
  • e)qualsiasi altro compito reciprocamente concordato tra le due Amministrazioni doganali. 3. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti stabiliscono su base bilaterale il mandato e la sede degli Ufficiali di collegamento. 4. Sulla base di una comunicazione ufficiale della Parte Contraente richiedente, corredata del curriculum vitae della persona incaricata di agire come Ufficiale di collegamento, la Parte Contraente ospitante rilascia un documento, contenente i dati personali dell'Ufficiale, che lo autorizza a svolgere, nel territorio stesso della Parte Contraente ospitante, le funzioni indicate al precedente paragrafo 3. Gli Ufficiali di collegamento, sul territorio della Parte Contraente debbono essere in grado di produrre in ogni momento il documento di cui sopra. 5. Gli Ufficiali di collegamento nella Parte Contraente ospitante beneficiano, sul territorio di quest'ultima, della stessa protezione ed assistenza prevista dalla legislazione nazionale per gli Ufficiali doganali. Sono da ritenersi responsabili di qualsiasi violazione commessa fuori servizio.

Testo vigente dal 21 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323~accordo-art17 · fonte del testo

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