[1]Riciclaggio del denaro

[2]1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art69 · fonte del testo

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