1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta o per conto del contribuente o dello Stato contraente di cui egli e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono state effettuate le ritenute alla fonte e devono essere corredate di un attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui l'istante e' residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art29 · fonte del testo

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