ED ATLETI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualita' di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio, della televisione, o come musicista, o in qualita' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualita' e' attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito puo', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16, essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito proveniente dalle prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo residente di uno Stato Contraente esercita personalmente ed in tale qualita' nell'altro Stato Contraente, e' imponibile soltanto nel detto primo Stato Contraente, se le attivita' esercitate nell'altro Stato Contraente sono totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 7, 15 e 16, quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualita' in uno Stato Contraente e' attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, tale reddito e' imponibile solo nell'altro Stato Contraente se detta altra persona e' in tutto o quasi finanziata con fondi pubblici di detto primo Stato, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art18 · fonte del testo

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