[1]Membri

[2](1) Sono membri dell'Istituto tutti i Governi parti della convenzione. (2) Le persone fisiche, le societa', le associazioni, le fondazioni o altre entita', eccettuati i Governi, acquistano la qualita' di membro purche' soddisfino congiuntamente le condizioni seguenti: (a) siano accettati come membri dall'assemblea generale; (b) accettino di assumere gli obblighi inerenti alla qualita' di membro; (c) versino o si impegnino a versare, in valuta convertibile e quale contributo annuale per un periodo minimo di tre anni, una somma pari ad almeno 10.000 unita' di conto AME (Accordo monetario europeo). (3) Se una persona fisica o giuridica versa o si impegna a versare all'Istituto una somma ricevuta o a lei promessa, per scopi corrispondenti a quelli dell'Istituto, da un'altra persona fisica o giuridica, l'assemblea generale, a richiesta di quest'ultima persona, agente nella sua qualita' di fonte primaria del contributo, deve considerare che l'ammontare del versamento cosi' effettuato o promesso sia conteggiato in favore della persona fisica o giuridica effettiva erogatrice della somma ai fini del calcolo della contribuzione minima versata o da versare a termine del comma 2 (c) del presente articolo. (4) Due o piu' persone fisiche, societa', associazioni, fondazioni o altre entita' esclusi i Governi, che desiderino versare o impegnarsi a versare insieme una somma non inferiore alla contribuzione minima stabilita al paragrafo 2 (c) del presente articolo, possono ottenere congiuntamente la qualita' di membro, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e possono esercitare, sempre congiuntamente e mai individualmente, i diritti inerenti alla qualita' di membro dell'Istituto. (5) I membri non governativi che, negli anni successivi al primo triennio di partecipazione, versino o promettano di versare il contributo minimo richiesto per la qualita' di membro, mantengono tale qualita' senza alcun ulteriore intervento dell'assemblea generale. (6) Ogni membro governativo e' considerato essersi ritirato dall'Istituto alla data alla quale produce effetto la denuncia della convenzione da parte del Governo in questione. Ogni membro non governativo puo' ritirarsi dall'Istituto in qualsiasi momento, mediante notifica della sua intenzione di recesso al direttore generale. Tale membro cessa di far parte dell'Istituto e decade da ogni suo diritto alla data di ricezione della notifica di recesso, o alla data precisata nella notifica, se tale data e' posteriore a quella di ricezione. I membri recedenti, governativi o non governativi, sono tenuti a versare all'Istituto l'intero ammontare delle contribuzioni promesse.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art5 · fonte del testo

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