1. La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata: (a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani; (b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli e' obbligato ad accettare. 2. L'albergatore e' obbligato ad accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non puo' rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante. 3. L'albergatore puo' esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~allegato-art2 · fonte del testo

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