Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984
Legge 28 agosto 1989, n. 314
- Aggiornato al
- 5 settembre 1989
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3DI CARATTERE GENERALE 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA E AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualita'…
- Art. 19PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20ED INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 23Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un…
- Art. 24della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 25discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 27DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 28DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 29Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli elementi di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
