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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996
Legge 9 febbraio 1999, n. 31
- Aggiornato al
- 23 febbraio 1999
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 36
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2CONSIDERATE La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe…
- Art. 17ED ATLETI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, di- verse…
- Art. 20E RICERCATORI 1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato…
- Art. 21Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale e', o era…
- Art. 22' OFFSHORE 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le…
- Art. 23REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono…
- Art. 24Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un…
- Art. 25DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 26DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 27AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 28DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 29DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 30DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente…
- Art. 31Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 32IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 33La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
