sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunita' o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'Allegato II, in combinazione con le note dell'Allegato I. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:

  • a)il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
  • b)laddove nell'elenco sono indicate una o piu' percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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