e riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano in particolare al fine di: - rendere piu' efficaci le politiche e le misure di lotta alla fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze; - incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda; - impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attivita' criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione prendera' la forma di scambi di informazioni e, se del caso, di attivita' congiunte in relazione ai seguenti aspetti: - stesura e applicazione di leggi nazionali; - monitoraggio del commercio dei precursori; - creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione; - applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica". 3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformita' della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento. Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi competenti di Israele, della Comunita' e dei suoi Stati membri.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art56 · fonte del testo

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