Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ai membri del personale degli istituti dell'altra Parte, a condizione di reciprocita' ed in conformita' con la propria legislazione, le facilitazioni amministrative relative al rilascio del permesso di soggiorno. Tali membri ricevono, per il tramite del Ministero degli affari esteri del Paese ospitante, per loro stessi e per i membri del loro nucleo familiare, in Italia uno speciale documento di identita', gratuito e temporaneo, ed in Polonia un documento della stessa natura.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308~accordo-art6 · fonte del testo

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