[1]Articolo IX

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici strumenti di ratifica, accettazione o adesione. 2. Successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato. 3. L'adesione alla presente Convenzione di uno Stato che non e' partecipe della Convenzione del 1952 costituisce anche adesione a detta Convenzione; tuttavia, se il suo strumento di adesione viene depositato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, tale Stato potra' subordinare la propria adesione alla Convenzione del 1952 alla entrata in vigore della presente Convenzione. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nessuno Stato potra' aderire esclusivamente alla Convenzione del 1952. 4. Le relazioni fra gli Stati partecipi della presente Convenzione e gli Stati che sono partecipi soltanto della Convenzione del 1952 sono regolate dalla Convenzione del 1952. Tuttavia, ogni Stato che sia partecipe soltanto della Convenzione del 1952 potra' dichiarare, mediante notifica depositata presso il Direttore generale, di permettere l'applicazione della Convenzione del 1971 alle opere dei suoi cittadini o pubblicate per la prima volta sul suo territorio da ogni Stato partecipe della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artix · fonte del testo

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