AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305~art26 · fonte del testo

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