Lo Stato che emana la sentenza puo' chiedere ad un altro Stato Contraente di applicare la pena solo se una, o piu', delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

  • a)se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell'altro Stato;
  • b)se l'applicazione della pena nell'altro Stato e' suscettibile di migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata;
  • c)se nel caso di pena privativa della liberta', la pena possa essere applicata a seguito dell'applicazione di un'altra pena privativa della liberta' che la persona condannata subisce o deve subire nell'altro Stato;
  • d)se l'altro Stato e' lo Stato di origine della persona condannata e si e' dichiarato disposto ad assumersi la responsabilita' dell'esecuzione di tale pena;
  • e)se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all'esecuzione della pena, anche ricorrendo alla estradizione, e che lo possa l'altro Stato.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art5 · fonte del testo

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