1. La persona condannata sara' trattenuta in custodia, in conformita' alle leggi dello Stato richiesto; le leggi di tale Stato detteranno anche le condizioni in base alle quali la persona potra' essere posta in liberta'. 2. La persona detenuta dovra' in ogni caso essere rimessa in liberta':

  • a)dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna;
  • b)se e' stato arrestato conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, e lo Stato richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell'arresto, la richiesta corredata dei documenti specificati all'articolo 16.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art33 · fonte del testo

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