ARTICOLO II Definizioni 1. L'espressione "nave di una Parte contraente" significa ogni nave commerciale immatricolare nel territorio di questa Parte e che ne batte la bandiera, in conformita' con la sua legislazione. Tale termine tuttavia non include:

  • a)le navi da guerra;
  • b)ogni altra nave durante il periodo del suo funzionamento in servizio presso le Forze Armate;
  • c)le navi ospedale;
  • d)le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
  • e)battelli da pesca;
  • f)le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge compreso il pilotaggio, il rimorchio, il cabotaggio, il salvataggio e l'assistenza in mare. 2. L'espressione "Nave utilizzata dalle societa' marittime nazionali di una Parte contraente" significa ogni nave di una Parte contraente nonche' ogni nave noleggiata dalle sue societa' marittime nazionali ad eccezione delle categorie di navi da (a) a (f) di cui al punto 1. 3. L'espressione "Societa' marittima internazionale" significa ogni societa' di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorita' marittima competente di ciascuna Parte contraente. 4. L'espressione "Autorita' marittima nazionale competente significa: - in Italia, il Ministero della Marina Mercantile - in Gabon, il Ministero della Marina Mercantile 5. L'espressione "membro dell'equipaggio" indica il capitano ed ogni persona impiegata durante il viaggio il funzionamento della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e titolare di un documento che gli conferisce la qualifica di marittimo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artii · fonte del testo

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