1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:

  • a)alle merci prodotte nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino; comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino:
  • b)alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino. 2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalita' d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purche' tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari