1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni del presente accordo. 2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono essere corredate di un attestato ufficiale delle autorita' competenti dell'altro Stato di cui l'istante e' residente. Tale attestato deve certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 24 del presente accordo, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art27 · fonte del testo

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