1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, e' vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale. 2 Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali. 3 Le misure adottate in conformita' con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art4 · fonte del testo

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