Articolo D - Reclami collettivi. 1 Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli stati che hanno ratificato il Protocollo. 2 Ogni Stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potra', nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti a titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-iv-artd · fonte del testo

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