Art. 5 — Inquinamento dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili
Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire e ridurre l'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
