1. Ogni Parte contraente della presente Convenzione puo' proporre degli emendamenti alla stessa. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti. 2. Ogni Parte contraente della presente Convenzione puo' proporre emendamenti a uno qualunque dei Protocolli. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti dal relativo Protocollo. 3. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti della Convenzione rappresentati alla conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti della Convenzione. Gli emendamenti ad ogni Protocollo saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti del detto Protocollo rappresentate alla Conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti di detto Protocollo. 4. L'accettazione degli emendamenti sara' notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo entreranno in vigore, tra le Parti contraenti che li avranno accettati, trenta giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto la notifica della loro accettazione da almeno i tre quarti delle Parti contraenti della presente Convenzione e del relativo Protocollo, secondo i casi. 5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Protocollo, ogni nuova Parte contraente alla presente Convenzione o di detto Protocollo diviene Parte contraente all'istrumento cosi' emendato.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art16 · fonte del testo

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