[1]delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore

[2]1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale e un altro Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sara' risolta nei termini e con le modalita' che seguono:

  • a)qualora la controversia riguardi l'interpretazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali o del contratto di Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione -, questa sara' risolta dallo Steering Committee del Collegio dei Commissari Generali. A tal fine, lo Steering Committee potra' interpellare, se ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con l'assistenza del Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimera' una raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 o l'Organizzatore potra' richiedere la suddetta raccomandazione. La decisione dello Steering Committee e' immediatamente applicabile e inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea Generale del BIE rendera' pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione della raccomandazione dello Steering Committee. Tale approvazione costituira' un precedente applicabile ai casi simili. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea dara' indicazioni sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data;
  • b)qualora la controversia riguardi prodotti in esposizione lo Steering Committee informera' il Collegio dei Commissari Generali, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 19 della Convenzione;
  • c)qualora l'a controversia debba essere risolta dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato svolgimento dell'Esposizione, ciascuna delle parti potra' previamente richiedere il parere dello Steering Comittee;
  • d)per qualsiasi altra controversia ciascuna delle parti potra' domandare l'arbitrato: - in prima istanza del solo Commissario Generale dell'Expo Milano 2015; - in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 previa consultazione dello Steering Comittee; - in terza istanza dello Steering Comittee. 2. La decisione della controversia di cui al paragrafo 1 sara' assunta al livello richiesto dalla parte che sceglie il livello decisionale piu' elevato. 3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo l dovranno essere prese entro dieci giorni. In caso contrario, la controversia di cui alle lettere a), c) e d) sopramenzionate dovra' essere trasmessa al Collegio dei Commissari Generali, che decidera' entro cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato l'avvio alla controversia sara' considerata infondata.

Testo vigente dal 25 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3~accordo-art24 · fonte del testo

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