Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, sempreche' non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonche' del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Testo vigente dal 8 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-07;299~art2 · fonte del testo

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