1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dovra', prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, notificare per iscritto all'altra Parte tramite le vie diplomatiche quali parti dei suoi territori debbano essere considerate come unita' territoriali per l'applicazione di uno o piu' articoli della Convenzione stessa, e, in quest'ultimo caso, per l'applicazione di quali articoli le dette unita' territoriali debbono essere considerate tali. 2. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra', con ulteriori notifiche o con notifiche per iscritto, informare l'altra della sua decisione di modificare gli accordi previamente notificati ed ognuna di tali notifiche avra' effetto sei mesi dopo la data della sua recezione da parte dell'Alta Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art38 · fonte del testo

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