[1](1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalita' previste dagli ordinamenti delle due Parti. (2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino al 31 dicembre 2006. Ciascuna delle Parti puo' denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica. (3) In ogni caso il presente Accordo cessera' di avere vigore anche prima del termine previsto dal paragrafo 2 sopraindicato per i seguenti motivi:

[2](a) per mutuo consenso delle Parti espresso per iscritto; (b) qualora l'Ufficio di Roma sia trasferito al di fuori dell'Italia.

[3](4) In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtu' del presente atto rimarranno n vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita', il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati; la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Roma e al suo personale, l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare di fondi in eccesso dovra' essere restituito al Governo Italiano, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo. (5) Con un anno di anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti avra' diritto di negoziarne la riconduzione. I sottoscritti in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', hanno rispettivamente firmato, a nome delle Parti, il presente Accordo a Roma in data 03.05.2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;295~accordo-art5 · fonte del testo

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