1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Ai fini del presente articolo:

  • a)l'espressione "beni immobili" comprende:
  • i)le locazioni di terreni o qualsiasi altro interesse diretto in o sopra terreni;
  • ii)i diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali; e
  • iii)le azioni o le partecipazioni similari in societa' il cui patrimonio e' costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti;
  • b)i beni immobili si considerano situati:
  • i)qualora siano costituiti da interessi diretti in o sopra terreni - nello Stato contraente in cui i terreni sono situati;
  • ii)qualora siano costituiti da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali - nello Stato contraente in cui sono situate tali risorse naturali o in cui viene condotta la ricerca; e iii) qualora siano costituiti da azioni o da partecipazioni similari in societa' il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti - nello Stato contraente in cui e' situato il patrimonio della societa' o la sua parte consistente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote di partecipazione in societa' residenti dell'Italia, ai fini dell'imposta italiana, realizzati da una persona fisica residente dell'Australia, sono imponibili in Italia.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art13 · fonte del testo

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