[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI SCAMBI TRA I DUE PAESI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

[2]Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana

[3]Considerando che, in seguito all'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, sono stati svolti proficui programmi di scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia; Desiderando continuare con tali validi programmi a contribuire alla comprensione reciproca e ai rapporti amichevoli tra i due Paesi; Desiderando, con l'attuazione di tali programmi, perseguire o approfondire la collaborazione tra i due Paesi; Hanno concordato quanto segue:

[5](a) Verra' istituita una Commissione che sara' denominata Commissione per gli Scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli, Stati Uniti d'America e l'Italia, in appresso chiamata "la Commissione", che entrambi i Governi riconosceranno come ente preposto alla promozione di un ampio scambio di conoscenze ed attivita' nell'ambito della cultura e dell'istruzione mediante un programma coordinato congiuntamente. (b) Alla Commissione sara' accordato e godra' di status di ente con personalita' giuridica (corporate status) conformemente alla legislazione italiana. Negli Stati Uniti essa godra' dello status e del trattamento conforme alla legge del 1961 sugli scambi reciproci nel campo della istruzione e della cultura (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961), e successivi emendamenti, e come un ente con personalita' giuridica (body incorporated) in Italia.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~accordo-art1 · fonte del testo

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